D.M. 15
luglio 2003, n. 388.
Regolamento
recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo
15, comma 3, del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.
Pubblicato nella Gazz.
Uff. 3 febbraio 2004, n. 27.
Epigrafe
Premessa
1.
Classificazione delle aziende.
2.
Organizzazione di pronto soccorso.
3. Requisiti e
formazione degli addetti al pronto soccorso.
4. Attrezzature
minime per gli interventi di pronto soccorso.
IL MINISTRO DELLA SALUTE
IL MINISTRO DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE SOCIALI
IL MINISTRO PER LA FUNZIONE
PUBBLICA
IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ
PRODUTTIVE
Visti gli articoli 12, comma
1, lettere b) e c) e l'articolo 15, comma 3 del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, che demanda ai Ministri
della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, della funzione pubblica e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il compito di individuare le
caratteristiche minime delle attrezzature di pronto soccorso, i requisiti del
personale addetto e la sua formazione, in relazione alla natura dell'attività,
al numero dei lavoratori occupati e ai fattori di rischio;
Visto l'atto di indirizzo e
coordinamento alle Regioni per la determinazione dei livelli di assistenza
sanitaria di emergenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
27 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 1992;
Vista la legge 23 agosto
1988, n. 400, ed in particolare l'articolo 17, commi 3 e 4;
Visto il D.M. 15 maggio 1992
del Ministro della sanità, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25
maggio 1992, concernente i criteri ed i requisiti per la codificazione degli
interventi di emergenza;
Visto il decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;
Visto l'atto di intesa tra
Stato e Regioni recante l'approvazione delle linee guida sul sistema di
emergenza sanitaria dell'11 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
114 del 17 maggio 1996;
Sentita la Commissione
consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro,
di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
Acquisita l'intesa della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano;
Acquisito il parere del
Consiglio superiore di sanità;
Udito il parere del
Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi
nell'adunanza del 26 marzo 2001;
Adottano il seguente
regolamento:
1. Classificazione delle
aziende.
1. Le
aziende ovvero le unità produttive sono classificate, tenuto conto della
tipologia di attività svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori
di rischio, in tre gruppi.
Gruppo A:
I) Aziende
o unità produttive con attività industriali, soggette all'obbligo di
dichiarazione o notifica, di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 17
agosto 1999, n. 334, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari
di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,
aziende estrattive ed altre attività minerarie definite dal decreto legislativo
25 novembre 1996, n. 624, lavori in sotterraneo di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, aziende per la fabbricazione di
esplosivi, polveri e munizioni;
II) Aziende
o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai
gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente
superiore a quattro, quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL
relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno.
Le predette statistiche nazionali INAIL sono pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale;
III) Aziende o
unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto
dell'agricoltura.
Gruppo B:
aziende
o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A.
Gruppo C:
aziende
o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.
2. Il datore
di lavoro, sentito il medico competente, ove previsto, identifica la categoria
di appartenenza della propria azienda od unità produttiva e, solo nel caso
appartenga al gruppo A, la comunica all'Azienda Unità Sanitaria Locale
competente sul territorio in cui si svolge l'attività lavorativa, per la
predisposizione degli interventi di emergenza del caso. Se l'azienda o unità
produttiva svolge attività lavorative comprese in gruppi diversi, il datore di
lavoro deve riferirsi all'attività con indice più elevato.
2. Organizzazione di pronto soccorso.
1. Nelle
aziende o unità produttive di gruppo A e di gruppo B, il datore di lavoro deve
garantire le seguenti attrezzature:
a) cassetta di pronto soccorso, tenuta presso
ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodita in un luogo facilmente
accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata, contenente la
dotazione minima indicata nell'allegato 1, che fa parte del presente decreto,
da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e su
indicazione del medico competente, ove previsto, e del sistema di emergenza
sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale, e della quale sia costantemente
assicurata, la completezza ed il corretto stato d'uso dei presidi ivi
contenuti;
b) un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare
rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.
2. Nelle
aziende o unità produttive di gruppo C, il datore di lavoro deve garantire le
seguenti attrezzature:
a) pacchetto di medicazione, tenuto presso ciascun
luogo di lavoro, adeguatamente custodito e facilmente individuabile, contenente
la dotazione minima indicata nell'allegato 2, che fa parte del presente
decreto, da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro,
della quale sia costantemente assicurata, in collaborazione con il medico
competente, ove previsto, la completezza ed il corretto stato d'uso dei presidi
ivi contenuti;
b) un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare
rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.
3. Il
contenuto minimo della cassetta di pronto soccorso e del pacchetto di
medicazione, di cui agli allegati 1 e 2, è aggiornato con decreto dei Ministri
della salute e del lavoro e delle politiche sociali tenendo conto
dell'evoluzione tecnico-scientifica.
4. Nelle
aziende o unità produttive di gruppo A, anche consorziate, il datore di lavoro,
sentito il medico competente, quando previsto, oltre alle attrezzature di cui
al precedente comma 1, è tenuto a garantire il raccordo tra il sistema di
pronto soccorso interno ed il sistema di emergenza sanitaria di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992 e successive modifiche.
5. Nelle
aziende o unità produttive che hanno lavoratori che prestano la propria
attività in luoghi isolati, diversi dalla sede aziendale o unità produttiva, il
datore di lavoro è tenuto a fornire loro il pacchetto di medicazione di cui
all'allegato 2, che fa parte del presente decreto, ed un mezzo di comunicazione
idoneo per raccordarsi con l'azienda al fine di attivare rapidamente il sistema
di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.
3. Requisiti e formazione
degli addetti al pronto soccorso.
1. Gli
addetti al pronto soccorso, designati ai sensi dell'articolo 12, comma 1,
lettera b), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sono formati con
istruzione teorica e pratica per l'attuazione delle misure di primo intervento
interno e per l'attivazione degli interventi di pronto soccorso.
2. La formazione
dei lavoratori designati è svolta da personale medico, in collaborazione, ove
possibile, con il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale. Nello
svolgimento della parte pratica della formazione il medico può avvalersi della
collaborazione di personale infermieristico o di altro personale specializzato.
3. Per le
aziende o unità produttive di gruppo A i contenuti e i tempi minimi del corso
di formazione sono riportati nell'allegato 3, che fa parte del presente decreto
e devono prevedere anche la trattazione dei rischi specifici dell'attività
svolta.
4. Per le
aziende o unità produttive di gruppo B e di gruppo C i contenuti ed i tempi
minimi del corso di formazione sono riportati nell'allegato 4, che fa parte del
presente decreto.
5. Sono
validi i corsi di formazione per gli addetti al pronto soccorso ultimati entro
la data di entrata in vigore del presente decreto. La formazione dei lavoratori
designati andrà ripetuta con cadenza triennale almeno per quanto attiene alla
capacità di intervento pratico.
4. Attrezzature minime per
gli interventi di pronto soccorso.
1. Il datore
di lavoro, in collaborazione con il medico competente, ove previsto, sulla base
dei rischi specifici presenti nell'azienda o unità produttiva, individua e
rende disponibili le attrezzature minime di equipaggiamento ed i dispositivi di
protezione individuale per gli addetti al primo intervento interno ed al pronto
soccorso.
2. Le
attrezzature ed i dispositivi di cui al comma 1 devono essere appropriati
rispetto ai rischi specifici connessi all'attività lavorativa dell'azienda e
devono essere mantenuti in condizioni di efficienza e di pronto impiego e
custoditi in luogo idoneo e facilmente accessibile.
Il
decreto ministeriale 28 luglio 1958 è abrogato.
Il
presente decreto entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
(Termine
prorogato di sei mesi dall'art. 8-decies, D.L. 28 maggio 2004, n. 136, nel
testo integrato dalla relativa legge di conversione.)
CONTENUTO MINIMO DELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
·
Guanti sterili
monouso (5 paia).
·
Visiera paraschizzi.
·
Flacone di soluzione
cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1).
·
Flaconi di soluzione
fisiologica ( sodio cloruro - 0, 9%) da 500 ml (3).
·
Compresse di garza
sterile 10 x 10 in buste singole (10).
·
Compresse di garza
sterile 18 x 40 in buste singole (2).
·
Teli sterili monouso
(2).
·
Pinzette da
medicazione sterili monouso (2).
·
Confezione di rete
elastica di misura media (1).
·
Confezione di cotone
idrofilo (1).
·
Confezioni di cerotti
di varie misure pronti all'uso (2).
·
Rotoli di cerotto
alto cm. 2,5 (2).
·
Un paio di forbici.
·
Lacci emostatici (3).
·
Ghiaccio pronto uso
(due confezioni).
·
Sacchetti monouso per
la raccolta di rifiuti sanitari (2).
·
Termometro.
·
Apparecchio per la
misurazione della pressione arteriosa.
CONTENUTO MINIMO DEL PACCHETTO DI MEDICAZIONE
·
Guanti sterili
monouso (2 paia).
·
Flacone di soluzione
cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml (1).
·
Flacone di soluzione
fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml (1).
·
Compresse di garza
sterile 18 x 40 in buste singole (1).
·
Compresse di garza
sterile 10 x 10 in buste singole (3).
·
Pinzette da
medicazione sterili monouso (1).
·
Confezione di cotone
idrofilo (1).
·
Confezione di cerotti
di varie misure pronti all'uso (1).
·
Rotolo di cerotto
alto cm 2,5 (1).
·
Rotolo di benda
orlata alta cm 10 (1).
·
Un paio di forbici
(1).
·
Un laccio emostatico
(1).
·
Confezione di ghiaccio
pronto uso (1).
·
Sacchetti monouso per
la raccolta di rifiuti sanitari (1).
·
Istruzioni sul modo
di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del
servizio di emergenza.
OBIETTIVI DIDATTICI E CONTENUTI MINIMI DELLA FORMAZIONE DEI
LAVORATORI DESIGNATI AL PRONTO SOCCORSO PER LE AZIENDE DI GRUPPO A
OBIETTIVI DIDATTICI |
PROGRAMMA |
TEMPI |
|
|
|
Prima giornata |
|
totale n. 6 ore |
MODULO A |
|
|
|
|
|
Allertare il sistema di |
a) Cause e circostanze
dell'infortunio (luogo dell'infortunio, numero |
|
soccorso |
delle persone coinvolte,
stato degli infortunati, ecc.); |
|
|
b) comunicare le
predette informazioni in maniera chiara e precisa ai |
|
|
Servizi di assistenza
sanitaria di emergenza. |
|
|
|
|
Riconoscere un'emergenza |
1) Scena
dell'infortunio: |
|
sanitaria |
a) raccolta delle
informazioni; |
|
|
b) previsione dei
pericoli evidenti e di quelli probabili; |
|
|
2) Accertamento delle
condizioni psico-fisiche del lavoratore |
|
|
infortunato: |
|
|
a) funzioni vitali
(polso, pressione, respiro); |
|
|
b) stato di coscienza; |
|
|
c) ipotermia e
ipertermia; |
|
|
3) Nozioni elementari di
anatomia e fisiologia dell'apparato |
|
|
cardiovascolare e
respiratorio. |
|
|
4) Tecniche di
autoprotezione del personale addetto al soccorso. |
|
|
|
|
Attuare gli interventi
di |
1) Sostenimento delle
funzioni vitali: |
|
primo soccorso |
a) posizionamento
dell'infortunato e manovre per la pervietà delle |
|
|
prime vie aeree; |
|
|
b) respirazione
artificiale; |
|
|
c) massaggio cardiaco
esterno; |
|
|
2) Riconoscimento e
limiti d'intervento di primo soccorso: |
|
|
a) lipotimia, sincope,
shock; |
|
|
b) edema polmonare
acuto; |
|
|
c) crisi asmatica; |
|
|
d) dolore acuto
stenocardico; |
|
|
e) reazioni allergiche; |
|
|
f) crisi convulsive; |
|
|
g) emorragie esterne
post-traumatiche e tamponamento emorragico. |
|
|
|
|
Conoscere i rischi
specifici dell'attività svolta |
||
|
||
|
||
Seconda giornata |
|
|
MODULO B |
|
totale n. 4 ore |
|
|
|
Acquisire conoscenze |
1) Cenni di anatomia
dello scheletro. |
|
generali sui traumi in |
2) Lussazioni, fratture
e complicanze. |
|
ambiente di lavoro |
3) Traumi e lesioni
cranio-encefalici e della colonna vertebrale. |
|
|
4) Traumi e lesioni
toraco-addominali. |
|
|
|
|
Acquisire conoscenze |
1) Lesioni da freddo e
da calore. |
|
generali sulle patologie |
2) Lesioni da corrente
elettrica. |
|
specifiche in ambiente
di |
3) Lesioni da agenti
chimici. |
|
lavoro |
4) Intossicazioni. |
|
|
5) Ferite lacero
contuse. |
|
|
6) Emorragie esterne. |
|
|
|
|
Terza giornata |
|
totale n. 6 ore |
MODULO C |
|
|
|
|
|
Acquisire capacità di |
1) Tecniche di
comunicazione con il sistema di emergenza del S.S.N. |
|
intervento pratico |
2) Tecniche di primo
soccorso nelle sindromi cerebrali acute. |
|
|
3) Tecniche di primo
soccorso nella sindrome di insufficienza |
|
|
respiratoria acuta. |
|
|
4) Tecniche di
rianimazione cardiopolmonare. |
|
|
5) Tecniche di
tamponamento emorragico. |
|
|
6) Tecniche di
sollevamento, spostamento e trasporto del |
|
|
traumatizzato. |
|
|
7) Tecniche di primo
soccorso in casi di esposizione accidentale ad |
|
|
agenti chimici e
biologici. |
|
|
|
|
|
|
|
OBIETTIVI DIDATTICI E CONTENUTI MINIMI DELLA FORMAZIONE DEI
LAVORATORI DESIGNATI AL PRONTO SOCCORSO PER LE AZIENDE DI GRUPPO B e C
OBIETTIVI DIDATTICI |
PROGRAMMA |
TEMPI |
|
|
|
Prima giornata |
|
totale n. 4 ore |
MODULO A |
|
|
|
|
|
Allertare il sistema di |
a) Cause e circostanze
dell'infortunio (luogo dell'infortunio, numero |
|
soccorso |
delle persone coinvolte,
stato degli infortunati, ecc.); |
|
|
b) comunicare le
predette informazioni in maniera chiara e precisa ai |
|
|
Servizi di assistenza
sanitaria di emergenza. |
|
|
|
|
Riconoscere un'emergenza |
1) Scena
dell'infortunio: |
|
sanitaria |
a) raccolta delle
informazioni; |
|
|
b) previsione dei
pericoli evidenti e di quelli probabili; |
|
|
2) Accertamento delle
condizioni psico-fisiche del lavoratore |
|
|
infortunato: |
|
|
a) funzioni vitali
(polso, pressione, respiro); |
|
|
b) stato di coscienza; |
|
|
c) ipotermia e
ipertermia; |
|
|
3) Nozioni elementari di
anatomia e fisiologia dell'apparato |
|
|
cardiovascolare e
respiratorio. |
|
|
4) Tecniche di
autoprotezione del personale addetto al soccorso. |
|
|
|
|
Attuare gli interventi
di |
1) Sostenimento delle
funzioni vitali: |
|
primo soccorso |
a) posizionamento
dell'infortunato e manovre per la pervietà delle |
|
|
prime vie aeree; |
|
|
b) respirazione
artificiale; |
|
|
c) massaggio cardiaco
esterno; |
|
|
2) Riconoscimento e
limiti d'intervento di primo soccorso: |
|
|
a) lipotimia, sincope,
shock; |
|
|
b) edema polmonare
acuto; |
|
|
c) crisi asmatica; |
|
|
d) dolore acuto
stenocardico; |
|
|
e) reazioni allergiche; |
|
|
f) crisi convulsive; |
|
|
g) emorragie esterne
post-traumatiche e tamponamento emorragico. |
|
|
|
|
Conoscere i rischi
specifici dell'attività svolta |
||
|
||
|
||
Seconda giornata |
|
|
MODULO B |
|
totale n. 4 ore |
|
|
|
Acquisire conoscenze |
1) Cenni di anatomia
dello scheletro. |
|
generali sui traumi in |
2) Lussazioni, fratture
e complicanze. |
|
ambiente di lavoro |
3) Traumi e lesioni
cranio-encefalici e della colonna vertebrale. |
|
|
4) Traumi e lesioni
toraco-addominali. |
|
|
|
|
Acquisire conoscenze |
1) Lesioni da freddo e
da calore. |
|
generali sulle patologie |
2) Lesioni da corrente
elettrica. |
|
specifiche in ambiente
di |
3) Lesioni da agenti
chimici. |
|
lavoro |
4) Intossicazioni. |
|
|
5) Ferite lacero
contuse. |
|
|
6) Emorragie esterne. |
|
|
|
|
Terza giornata |
|
totale n. 4 ore |
MODULO C |
|
|
|
|
|
Acquisire capacità di |
1) Principali tecniche
di comunicazione con il sistema di emergenza |
|
intervento pratico |
del S.S.N. |
|
|
2) Principali tecniche
di primo soccorso nelle sindromi cerebrali |
|
|
acute. |
|
|
3) Principali tecniche
di primo soccorso nella sindrome respiratoria |
|
|
acuta. |
|
|
4) Principali tecniche
di rianimazione cardiopolmonare. |
|
|
5) Principali tecniche
di tamponamento emorragico. |
|
|
6) Principali tecniche
di sollevamento, spostamento e trasporto del |
|
|
traumatizzato. |
|
|
7) Principali tecniche
di primo soccorso in casodi esposizione |
|
|
accidentale ad agenti
chimici e biologici. |
|
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|
|
|
|